Nessun automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Le Sezioni unite della cassazione (sentenza 32198) chiariscono che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessarimente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio a carico dell’ex, ma esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.
Le condizioni per mantenere il diritto alla compensazione
Per mantenere il diritto, in assenza di…
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